Il settore rca sembra proprio in balia di norme inapplicate e inapplicabili e gli utenti devono scontrarsi ogni giorno con i comportamenti irregolari di molte compagnie e intermediari. Molto spesso però le compagnie giocano sull’inesperienza dei consumatori per conseguire assurde politiche d’impresa che di fatto finiscono sempre per penalizzare gli utenti delle assicurazioni. E’ il momento che i consumatori facciano valere i propri diritti e ciò è possibile mettendoli a conoscenza delle armi a loro diposizione e dei loro diritti.
OBBLIGO A CONTRARRE
L’art. 132 del Codice delle Assicurazioni indica che “Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa”; per cui nessuna compagnia potrà rifiutarsi di stipulare la vostra polizza rca al premio di tariffa in vigore e su questo punto non sono accettate giustificazioni, la Compagnia ha l’obbligo di stipulasia per i nuovi contratti sia per i rinnovi.
DISDETTA NEI TEMPI
Le compagnie possono richiedere la disdettascritta del contratto rca con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza annuale; non è possibile però richiedere un preavviso maggiore di 15 giorni per cui al di là di quello che la compagnia potrebbe indicare in polizza potete regolarvi su questo termine di legge. Molto compagnie ad oggi non richiedono nemmeno il preavviso, in ogni caso le modalità di disdetta sono sempre comunicate nella lettera che accompagna l’attestato di rischio inviato dalla compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza.
DISDETTA DA PARTE DELLA COMPAGNIA
Negli ultimi tempi sono state tante le compagnie che hanno inviato disdetta ai propri clienti, i quali si sono visti proporre rinnovi a premi esorbitanti, per cui ricordate che: in caso di disdetta di un contratto r.c. auto da parte dell’impresa, l’assicurato che comunque richieda al medesimo assicuratore la copertura ha diritto ad ottenerla e deve essere considerato “vecchio cliente”, con la conseguenza che la tariffa applicabile non può che essere quella in vigore per la clientela della compagnia al momento della ripresa del contratto senza ulteriori aggravi.
PREVENTIVI ONLINE
Data l’enorme quantità di utenti che effettuano preventivi online è giusto ricordare una cosa molto importante: le compagnie hanno l’obbligo di mostrare le tariffe attualmente in vigore e di proporre preventivi con validità di almeno 60 giorni.
Le compagnie quindi hanno l’obbligo di stipulare la polizza al premio proposto sul proprio sito online, ovviamente verificando la correttezza dei dati inseriti, a meno che nel frattempo non siano entrate in vigore variazioni tariffarie che a quel punto rendono il preventivo non vincolante per la compagnia.