Obbligo a contrarre. Richiesta riscontro all’IVASS

Comunicazione a ½ PEC
Marigliano, 4 marzo 2013

Spett.le IVASS
Ufficio Reclami
Tutela degli assicurati
URGENTE

OGGETTO: Richiesta Vs. declaratoria in relazione agli aspetti relativi al c.d. “Obbligo a contrarre” ex art. 132 c. 1 Dlgs 209/205. Desertificazione agenziale. Mandato agenziale vincolato a residenza assicurato.

Spett.le IVASS,
l’associazione culturale “MO BAST!” opera sul territorio (prevalentemente campano) con l’intento di tutelare il più possibile gli interessi degli assicurati ahinoi tartassati dalle plurisanzionate compagnie assicurative con tariffe che, come anche da Voi ribadito con comunicato stampa del 05/02 u.s., sono a dir poco proibitive…
In virtù della evidente desertificazione agenziale sul territorio campano oltre che per la valenza vincolante della preventivazione, stiamo spingendo in Ns. associati ed i lettori del Ns. sito a “sondare” le tariffe usando il preventivatore ufficiale all’indirizzo www.tuopreventivatore.it, come anche da Voi consigliato il 24/09/2012.
Tale “libertà” consentita dallo strumento informatico, inseguita anche con l’abolizione del “tacito rinnovo” e da maggio p.v. perseguita tramite l’adozione della tariffa unica RCA, cozza però con il modus operandi (o con le esigenze) delle compagnie assicurative che utilizzano intermediari da Voi autorizzati tramite iscrizione al RUI.
Capitano, quindi, casistiche che, a detta del Vs. CALL CENTER, sono state già da Voi affrontate ma delle quali la scrivente Associazione non ha trovato traccia sul Vs. sito.
I casi di doglianza da parte di cittadini più comuni sono:
1) Convenienza con compagnie che NON OPERANO FISICAMENTE sul territorio tramite loro intermediari; e’ il caso della Padana Ass.ni (ma anche della ITAS Ass.ni o della UNIQA e tante altre) che, ad una richiesta specifica di un cittadino, ha risposto richiedendo il numero di telefono per poi comunicargli a voce che lo stesso aveva da percorrere ben 280Km (tra andata e ritorno) per recarsi presso l’agenzia di Latina;
2) E’ il caso di tantissime agenzie che sono vincolate all’assunzione territoriale (ovvero per CAP ben specifici) arrecando enormi disservizi al cittadino che, nel caso voglia sottostare alle imposizioni agenziali, avrebbe anche da assentarsi dal lavoro per recarsi presso le agenzie “consentite” poiché le stesse sono affollatissime… E’ il caso, per esempio, della “Vittoria Assicurazioni” che non ha subagenzie e che nella città di Napoli (oltre 1 milione di abitanti, con la provincia arriviamo a 3 milioni) ha solo due agenzie generali mentre quella di Avellino (500 mila abitanti compresa la provincia) non può contrarre il rischio per un cittadino residente a Napoli…
Alla luce di questi due esempi, che non hanno valenza di specifico reclamo anche se veritieri e documentabili, necessiterebbe un Vs. urgente riscontro evidenziando che tutte le distinzioni messe in campo dalle compagnie assicuratrici non hanno alcuna valenza sul cittadino (valenza “privatistica” degli accordi tra le parti Vs. la valenza “pubblicistica” della Legge).
L’art. 132 c.1. Dlgs 209/05 infatti testualmente recita: “Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, […] , le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica […] dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.”
Comprendiamo che la necessità dell’intermediazione risulti evidente allorquando debba essere verificata “l’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.”, (considerato che tutto il resto è da un lato obbligatorio e dall’altro “automatizzato” ed in futuro anche “standardizzato”) ma se le compagnie assicurative – malgrado operino con licenza su base nazionale – non vogliono investire sul territorio non possono addossare al cittadino i relativi disservizi costringendo lo stesso a cercare l’intermediario più vicino per far verificare la propria identità, specie poi con l’avvento del D.P.R. 445/2000 laddove è consentita l’allegazione del proprio documento d’identità anche via FAX.
La Ns. proposta in merito, quindi, è quella di consentire ai cittadini di interloquire direttamente con la società assicurativa di turno, magari tramite PEC specifica (come per la normativa CARD) abbinata al link obbligatorio di preventivazione ON LINE, e la compagnia o acquisisce direttamente il rischio (eventualmente scontando quota parte delle commissioni preventivate) o si fa tramite (e garante) di inoltrare la documentazione ad una struttura agenziale.
Successivamente, poi, andrà definito il concetto di “territorialità” ovvero quale sia lo spazio “lecito” entro il quale (eventualmente) obbligare il cittadino a spostarsi per contrarre una copertura obbligatoria per Legge; l’identificazione del “territorio” con quella del “giudice naturale” in sede penale sarebbe quella più appropriata e già affrontata dalle vigenti Leggi ma, nel merito, una Vs. interpretazione è più autorevole ma non urgente nel caso in cui la Vs. risposta soddisfi appieno le necessità dei cittadini dematerializzando anche l’acquisizione del rischio, non solo l’attestazione dello stesso.
Ribadiamo la necessita di un Vs. URGENTE RISCONTRO in quanto, come già segnalato alla dott.ssa Bellizzi in modo ufficioso, la vigente normativa relativi ad i reclami (24/2008) ha da esser rivista relativamente alla tipologia del reclamo stesso… se trattasi di reclamo relativo “a tutela del danneggiato” i 45gg previsti sono più che soddisfacenti vista la tempistica dello “spatium deliberandi” (30, 60 o 90gg) ma quando trattasi di reclami a tutela degli assicurati tale tempistica andrebbe compressa entro 7gg…
Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

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