Dopo aver letto con attenzione quanto sinora proposto dalle altre associazioni (vedi le 6 proposte di Federconsumatori) mi permetto di illustrarVi la Ns. posizione in merito al “CARO RCA”, facendo una piccola disamina anche delle cause dello status quo.
Già precedentemente ho pubblicato una mia “riflessione” del perché le compagnie assicurative siano diventate “ACCUMULATORI DI LIQUIDITA’” e non più dei professionisti della “VALUTAZIONE DEL RISCHIO” inteso come calcolo e preventivazione dello stesso.
V’è una multifattorialità in questa trasformazione che non sto qui a spiegare ma che posso accennare in piccoli ma chiari punti: Evoluzione della vigente Legge in materia (il Codice delle Assicurazioni, Dlgs 209/2005, un decreto legislativo redatto dal Governo avendo avuto delega “a tempo” dal Parlamento) con modifica dei meccanismi di accumulo delle “riserve tecniche”, instaurazione del famigerato “RISARCIMENTO DIRETTO” con meccanismi di compensazione “a forfait” stabiliti annualmente da comitati “terzi”.
Proprio con l’avvento del c.d. Risarcimento Diretto, la posizione dell’assicurato si è sovrapposta con quella del danneggiato generando storture di vario genere, sia dal punto di vista legale/giurisprudenziale che da quello di etica/privacy…
Si è voluto far passare il messaggio che il danneggiato è in primis un assicurato per cui “il tuo assicuratore” è anche “il tuo patrocinatore/avvocato” ovvero colui che dovrebbe curare i tuoi interessi.
Tale stortura ha consegnato “il parco buoi” degli assicurati nelle mani delle assicurazioni che hanno messo in atto tutti gli strumenti di Legge (e non solo) per poter comprimere i diritti degli stessi con l’intento (solo di facciata) di ridurre i costi delle polizze… si è assistito nel tempo, allora, a risarcimenti più veloci ma anche più facili alimentando meccanismi truffaldini non contrastati da un lato e ricattatori dall’altro, non volendo assicurare poveri cittadini che, pur rimanendo coinvolti loro malgrado in sinistri SENZA COLPA, diventavano un onere a carico della stessa compagnia in virtù del richiamato meccanismo di compensazione a forfait di cui prima…
Queste precisazioni sono importanti poiché se non si comprende la radice del problema poco si potrà argomentare per contrastare l’elevato costo delle polizze RCA.
La Ns. proposta, allora, spazia su vari aspetti del mondo assicurativo: logistico, giuridico, normativo.
Qui il video del Ns. intervento
Aspetto LOGISTICO:
Una forte compressione dei diritti dell’assicurato avviene non consentendo allo stesso di poter esercitare il proprio diritto/dovere in regime di libera concorrenza. Nel SUD ciò accade in quanto si è dinanzi ad una vera e propria DESERTIFICAZIONE AGENZIALE laddove le assicurazioni hanno l’obbligo a contrarre su tutto il territorio nazionale MA NON AD AVERE INTERMEDIARI sul territorio…
Urge, pertanto, una corretta definizione di “territorio” dal punto di vista Legislativo anche perché analoga definizione già avviene fiscalmente da parte dello Stato (“PROVINCIA DI RESIDENZA DEL CONTRAENTE”) che economicamente (“RESIDENZA”) ai fini del calcolo tariffario.
Se volessimo sovrapporre le precedenti definizioni ci troveremmo in situazioni limite per cui renderemmo lecita l’esistenza di una sola agenzia generale nella provincia di Napoli, al servizio di ben 3 milioni di persone o di una sola agenzia generale in quella di Salerno, con l’opportunità di un assicurato di percorrere circa 100Km per contrarre una polizza…
Un chiaro concetto di territorio, giuridicamente già utilizzato per l’attribuzione del “giudice naturale” od in ambito amministrativo per il controllo delle votazioni è il distretto di Corte D’Appello ove si risiede.
Pertanto la prima proposta, in ordine logico, è: “Il territorio di pertinenza relativo ai rapporti tra cittadino ed assicuratore è il distretto di Corte D’Appello comprendente il comune di residenza del cittadino stesso.”
Diretta conseguenza di questa prima proposta:
1) Le compagnie di assicurazione, al fine di consentire l’esercizio di diritto/dovere di “contrazione rischio RCA” debbono esser presenti sul territorio con un numero di intermediari pari ad 1 ogni 100.000 abitanti; a tale obbligo non sono sottoposte le compagnie di assicurazione operanti on-line e quelle che hanno una quota di mercato inferiore al 3%, che comunque debbono consentire la contrazione del rischio a distanza, via R/R o PEC; (tale applicazione aumenterebbe a dismisura la concorrenza assicurativa, specie al SUD oltre a migliorare il numero di occupati nel settore);
2) Le compagnie di assicurazione debbono avere collaboratori/fiduciari operanti sul territorio; non possono pretendere che un cittadino porti il proprio veicolo a periziare in ogni dove così come non possono pretendere che un lesionato si rechi presso chissà quale ambulatorio medico per l’espletamento degli accertamenti medici ex lege (tale proposta aumenterebbe il numero di fiduciari sarsi sul territorio evitando “pericolosi” accentramenti di incarichi laddove è evidente che esistino centri peritali e medici con un carico enorme di sinistri che giocoforza non possono essere gestiti con la dovuta attenzione/qualità)
Aspetto GIURIDICO:
Posto che non deve esser fatta confusione tra assicurato e danneggiato, spesso e volentieri le compagnie assicurative lamentano un elevato numero di truffe o meglio di “sinistri connessi con fenomeni criminosi” ai quali fa riferimento la statistica ISVAP del 19/9/2012. Non è chiaro se risultino tali sugli esiti di indagini interne delle compagnie o, piuttosto, su mere denunce degli assicurati e delle Compagnie stesse, ovvero (come correttamente dovrebbe essere in uno Stato di diritto) si tratti di dati dedotti all’esito di indagini dell’autorità giudiziaria e della celebrazione dei relativi procedimenti per truffa, conclusi con sentenze passate in cosa giudicata.
Ebbene, per diretta conoscenza del settore, le truffe solitamente avvengono perché il presunto truffatore riesce a superare indenne lo “spatium deliberandi” delle compagnie ed iniziare, quindi, un giudizio (di solito presso i Giudici di Pace i cui emolumenti sono proporzionali al numero di sentenze emesse).
Ebbene se si riuscisse a meglio definire il “modus operandi” dei protagonisti del meccanismo risarcitorio si potrebbero meglio controllare e gestire le forzature al sistema.
Non sarebbe consentito, quindi, al danneggiato di non consentire la visione del veicolo oggetto di risarcimento entro i tempi di “messa a disposizione” stabiliti dalla Legge (oggi 5 giorni ma si dovrebbe ritornare agli 8 giorni precedenti), pena la improcedibilità al giudizio e la immunità della compagnia da qualsivoglia sanzione da parte dell’Organo di Vigilanza…anche nel caso in cui la stessa compagnia intervenga oltre i tempi di “messa a disposizione” alla stessa DEVE ESSER CONSEGNATA (in modo semplice, via PEC o tramite un portale WEB) LA PROVA DEL DANNO ed in caso di documentazione fotografica la stessa DEVE essere quella originale (ovvero inalterata rispetto al “medium” utilizzato).
Con questa piccolo accorgimento si eviterebbero le furberie di danneggiati e professionisti del settore che impediscono la visione del mezzo ed attivano prontamente un’azione giudiziale atta a “forzare” le compagnie al risarcimento del danno.
Stesso discorso già avviene per quanto concerne le lesioni a persona solo che le compagnie sono poco attrezzate e non indicano medici fiduciari operanti sul “territorio” impedendo il corretto svolgimento degli accertamenti medici.
Altro punto, giuridicamente importante, è la definizione dei “player” del settore ovvero di tutte le figure (professionali e non) che entrano nella gestione del risarcimento del danno.
Fino al 2012 era (e tutt’ora è) consentito a chicchessia il “patrocinio stragiudiziale” dei danneggiati consentendo anche ad operatori “poco professionali” la gestione di danni anche a volta complessi… Così come si pretende che un’assicuratore od un broker sia iscritto al RUI presso l’IVASS bisogna pretendere che gli operatori del settore siano “certificati”. A tal fine il legislatore ha messo a disposizione la legge 4/2013 relativa alle “professioni non ordinistiche”. V’è proprio la figura del “patrocinatore stragiudiziale” (come da normativa UNI11477) che dovrebbe esser legata a doppio filo ad un comportamento “eticamente corretto” a garanzia sia dei danneggiati che delle compagnie di assicurazioni.
Tale accorgimento si lega a doppio filo all’instaurazione di un portale WEB prima accennato e di seguito meglio descritto.
Nulla andrebbe variato in merito alla tempistica della gestione dei danni ovvero nei tempi di prescrizione del sinistro e se ciò volesse esser fatto andrebbe rivisto con una compressione tempistica al massimo di un anno, considerato che un sinistro denunciato dopo 6 mesi già di per sé verrebbe segnalato dal neo istituito ufficio antifrode.
Analoga inutilità ha la proposta di abolizione di cessione del credito , sia perché contraria agli articoli del Codice Civile dal. 1260 al 1265 (prevalenti sulle Leggi) sia perché darebbe ancora una volta troppo potere “contrattuale” alle compagnie assicurative che, comportandosi in modo onnivoro, stanno colonizzando anche il mercato dell’autoriparazione.
Aspetto NORMATIVO:
L’aspetto normativo è quello più complesso ed articolato ma anche più efficace il cui intervento va inquadrato in varie aree di interesse:
1) oneri accessori legati al costo delle polizze;
2) oneri accessori legati al costo del risarcimento dei danni;
3) oneri accessori legati alla gestione giudiziale delle liti.
1) oneri accessori legati al costo delle polizze
Il costo delle polizze oggi è gravato da una tassazione fino al 16% per imposta provinciale e del 10.50% per contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Tale collegamento percentuale senza un cap (tetto) di sbarramento porta ad un duplice danno: non solo aumenta il costo della polizza agli assicurati di per sé già danneggiati da tariffe esose ma non sensibilizza le amministrazioni competenti alla problematica poiché non verrebbe a crearsi un conflitto di interessi !!
Pertanto una proposta, di facile accoglimento, sarebbe quella di bloccare l’importo massimo di tassazione su una polizza R.C.A. in base al costo medio nazionale (stimato in circa 450,00 euro) aumentato del 25% ovvero avendo come soglia massima di tassazione € 562,25… Ovvero non più di 90 euro per la provincia competente (16%) e non più di 59 euro per il S.S.N. (10,5%) per tutte quelle polizze che eccedono il tetto di 562,25. Così facendo da subito si otterrebbe un abbattimento dell’importo nelle regioni interessate dal caro RCA di circa l’8%
Si potrebbe pensare ad un analogo meccanismo anche per il calcolo delle provvigioni agenziali, poiché in un mercato desertificato come quello del SUD sembra assurdo che ci siano poche agenzie che fatturino in media il doppio dei loro colleghi del NORD (in media il fatturato agenziale annuo al SUD è di 1.600.000,00 euro a fronte di 800.000,00 euro al NORD). Considerando il meccanismo di cui sopra e vista l’obbligatorietà della RCAuto (per cui un agente non in concorrenza con altri difficilmente applica sconti ai tartassati cittadini del SUD, anzi cerca sempre di appioppare le polizze “conducente” perché sennò non diversifica guadagnandoci) si potrebbe bloccare ad un massimo di circa 60-70 euro la provvigione per ogni polizza RCA, imputando la quota in eccesso ad uno sconto di polizza. Così facendo da subito si otterrebbe un abbattimento dell’importo nelle regioni interessate dal caro RCA di un ulteriore 4%.
(continua…)
Buongiorno, ho sentito su Radio KissKissNapoli l’intervento riguardante lo sconto sull’RCA per le polizze stipulate o rinnovate dopo il 1° luglio 2013. Bene… la mia assicurazione (Allianz) è una 1a classe con +8 di maturazione, ed è passata da 346 € semestrali, a 376 € sempre semestrali, NONOSTANTE IO NON ABBIA FATTO ALCUN SINISTRO. Come posso/devo comportarmi?
grazie in anticipo!
gennaro amendola