Scatola nera senza norme attuative. Per l’Ivass la concorrenza è a rischio

Nascono per risparmiare, ma senza le regole attuative si rischia di compromettere tutto. E queste norme, attese da due anni, sembrano in stallo. Così gli sconti “obbligatori” sull’assicurazione Rc auto per chi accetta di farsi montare la scatola nera sul veicolo si sono guadagnati un posto anche nelle Considerazioni del neo-presidente dell’Ivass, Fabio Panetta, il 20 giugno scorso. Mentre le criticità che contribuiscono a bloccare le norme attuative (privacy e valore probatorio) riemergono da un’interrogazione parlamentare “bipartisan” che era stata presentata il 27 maggio alla Camera.

Parliamo degli sconti previsti dalla legge concorrenza (la 124/2017, in vigore da agosto 2017) all’articolo 1, comma 6: ribassi obbligatori nel senso che le compagnie, se decidono di offrire polizze con scatola nera, devono applicare una percentuale di sconto non inferiore ai minimi stabiliti dall’Ivass. La legge assegnava alla stessa autorità di vigilanza il compito di fissare i criteri per determinare gli sconti e ai ministeri delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico la stesura di due decreti attuativi sulle caratteristiche che una scatola nera deve avere per dare diritto ai benefici.

L’Ivass ha adempiuto ad aprile dell’anno scorso, con il Regolamento 37/2018. I ministeri si sono fermati a mettere in pubblica consultazione le bozze dei Dm; era luglio 2018 e da allora nulla più si è ufficialmente saputo. Risulta che entrambi i decreti attuativi siano fermi al ministero dello Sviluppo economico, dove sono giunte sollecitazioni da varie parti.

All’Ivass dicono che «i decreti sono importanti anche perché, dalle nostre evidenze, emerge un fenomeno di lock-in». Cioè di tendenza a non cambiare compagnia da parte di chi già oggi ha fatto montare la scatola nera e fruisce degli sconti che trova sul mercato. Infatti, i decreti dovrebbero anche disciplinare la portabilità della scatola nera, senza la quale chi monta un dispositivo adottato da una compagnia resta legato ad essa, se non altro per risparmiarsi le spese e i fastidi legati al cambio dell’apparecchio.

Le Considerazioni completano il ragionamento ricordando che le analisi di mercato Ivass evidenziano che nelle province dove operano meno compagnie (quindi c’è meno concorrenza) i prezzi medi sono scesi più lentamente che altrove e il rischio di frodi è più alto. Inoltre, le questioni legate alla scatola nera sono tutt’altro che marginali: a fine 2018, ben il 22,2% dei contratti Rc auto prevedeva questo dispositivo, con punte del 63% a Caserta e del 55% a Napoli, dove alle compagnie interessa di più combattere le frodi.

Tra i problemi che bloccano i decreti attuativi, due sono ricordati dall’interrogazione presentata da Carla Ruocco (M5S) e Giulio Centemero (Lega) ai due ministeri competenti.

Il primo problema è un particolare aspetto della privacy: come utilizzare ai fini tariffari i dati registrati dalla scatola nera? Alle compagnie interessa valutare lo stile di guida di ciascuno (ritenuto più indicativo della classe di merito bonus malus, tanto che la maggioranza dei conducenti è in classe 1), cosa attualmente non vietata. I firmatari dell’interrogazione ritengono si debba invece vietare per legge l’uso dei dati sullo stile di guida per determinare le tariffe, almeno quando la scatola nera non rileva sinistri. In effetti, una compagnia potrebbe penalizzare chi a volte frena in modo intenso, comportamento che non sempre contraddistingue una guida imprudente: a volte è una tecnica per entrare più sicuri in curva.

A proposito di privacy, gli interroganti ritengono ci sia anche un problema di conservazione dei dati personali.

C’è poi un problema di attendibilità della scatola nera nell’uso per il quale è nata: attribuire le responsabilità dei sinistri. La legge concorrenza stabilisce che il dispositivo fa piena prova a questi fini, ma la bozza del Dm Infrastrutture riconosce un margine di tolleranza di 10 metri sulla determinazione della posizione del veicolo (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’11 settembre). Troppi per non alterare la ricostruzione del sinistro.

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