L‘obbligo a contrarre delle compagnie assicurative in ambito rca è purtroppo un tema di grande attualità a causa dei comportamenti scorretti di molte Imprese nei confronti di alcune categorie di assicurati, dai residenti del Sud agli assicurati sinistrosi. Una tecnica spesso usata per eludere quest’obbligo riguarda il frazionamento del premio; come si comportano molte compagnie al riguardo?
L‘obbligo a contrarre è regolato dall’art. 132 del Codice delle assicurazioni che impone alle compagnie l’assunzione del rischio rca secondo le proprie tariffe ufficiali salvo la verifica della correttezza dei dati del veicolo, dell’attestato di rischio e del contraente. Purtroppo però tra le tante tecniche utilizzate dalle compagnie per eludere quest’obbligo c’è quella di non concere frazionamenti diversi da quello annuale, il chè spinge molto spesso il contraente a rivolgersi ad altra compagnia, magari meno conveniente ma disposta a concedere almeno il frazionamento semestrale che alleggerisce un po’ il premio da pagare alla stipula.
In questi casi è necessario verificare le condizioni di polizza; se in esse la compagnia indica chiaramente la possibilità di ottenere un frazionamento diverso dall’annuale dietro il pagamento di un sovrappremio allora la compagnia non ha scampo, l’obbligo per l’Impresa è quello di concedere il frazionamento del premio di polizza. Verificate quindi la nota informativa della polizza rca che volete stipulare se la compagnia non vuole concedervi il frazionamento, perchè esso è un diritto dell’assicurato qual’ora indicato.
Ricordate però che il frazionamento è sì un diritto per l’assicurato ma anche un dovere, infatti anche nel caso di polizza frazionata il cliente ha l’obbligo di completamento dell’annualità assicurativa (salvo i casi di legge dovuti a furto, vendita o demolizione del mezzo), per cui la concessione del premio dilazionato in più rate va intesa come un’agevolazione nel pagamento del premio altrimenti troppo pesante per le tasche del contraente.