Dando un’occhiata all’attestato di rischio che la compagnie è obbligata ad inviare al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale è facile notare l’indicazione del periodo di osservazione del contratto r.c.a.; molti utenti non hanno ancora ben chiaro cosa sia e a quele periodo di copertura faccia riferimento, vediamo quindi di fare alcune precisazioni.
Cos’è il periodo di osservazione
Il periodo di osservazione è il periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati, informazione dal quale dipende l’evoluzione della classe di merito del contratto rca. Come potrete notare leggendo l’attestato di rischio il periodo di osservazione termina sempre 60 giorni prima della scadenza annuale, ma il suo inizio dipende dal fatto che il contratto sia un rinnovo oppure una polizza stipulata per la prima volta per il mezzo in questione.
Nel caso la polizza sia stipulata per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 mesi; per le annualità successive invece il periodo di osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza del rinnovo e termina sempre 60 giorni prima della scadenza annuale, in questo caso quindi l’osservazione sarà di 12 mesi in modo da mantenere una continuità nell’attestazione del rischio assicurato.
In sintesi la classe di merito viene variata in positivo o in negativo a seconda del verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione di riferimento del contratto assicurativo; il periodo di osservazione termina 60 giorni in anticipo rispetto alla scadenza annuale proprio per permettere alle compagnie di elaborare gli attestati di rischio e inviarli al cliente entro l’ingresso negli ultimi 30 giorni di copertura assicurativa come prevede il codice delle assicurazioni.
I sinistri causati e liquidati negli ultimi 60 giorni di polizza, rientrando nel periodo di osservazione dell’annualità successiva benchè coperti dalla garanzia assicurativa dell’anno in corso, verranno segnati nel successivo attestato di rischio e la classe di merito verrà adeguata di conseguenza al secondo rinnovo. Non è comunque raro che sinistri avvenuti negli ultimi 60 giorni di polizza vengano “dimenticati” nel successivo attestato di rischio, soprattutto nel caso di cambio di compagnia, ma questo è ovviamente il caso in cui l’assicurato non ha alcun interesse a richiedere la correzione dell’attestato di rischio.